Art. 6
Diritto di formulare osservazioni
In vigore dal 29 giu 2012
Diritto di formulare osservazioni
Prima dell'adozione della relazione di cui all', la Commissione invita lo Stato membro interessato a presentare per iscritto le osservazioni sulle risultanze preliminari.
Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni che non può essere inferiore a quattro settimane.
Storico versioni
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Proeli:dec_del:2012:678:oj#art-6