Art. 4

Audizioni

In vigore dal 29 giu 2012
Audizioni Al fine di raccogliere informazioni o spiegazioni circa fatti o documenti relativi all'oggetto di un'indagine la Commissione può sentire ogni persona coinvolta direttamente o indirettamente nella compilazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico che accetti di essere sentita, e può mettere a verbale le risposte. L'entità interessata è informata prima dell'audizione di qualsiasi suo rappresentante o membro del personale. La persona sentita può richiedere l'assistenza di un rappresentante dell'entità interessata o di un consulente legale.
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Audizioni (Art. 4 Decisione (UE) 2012/678) — Testo vigente | Portale Normativo