Art. 5
Ispezioni
In vigore dal 29 giu 2012
Ispezioni
1. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione hanno il potere di:
a)
accedere a tutti i locali dell'entità interessata;
b)
accedere a tutti i dati e i conti dell'entità interessata, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati;
c)
fare o ottenere qualsiasi forma di copia o estratto di qualsiasi dato e conto;
d)
apporre i sigilli a qualsiasi dato e conto nella misura e per il periodo di tempo necessario per la raccolta di indizi concreti per l'indagine, senza ostacolare le attività essenziali dell'entità interessata.
e)
sentire qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'entità interessata relativamente a spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'indagine, alle condizioni stabilite nell'.
2. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione devono presentare un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e la finalità dell'ispezione e la relativa data di inizio.
3. L'entità interessata coopera pienamente con la Commissione ai fini dell'ispezione.
4. Su richiesta della Commissione i membri del personale delle autorità statistiche degli Stati membri interessati prestano attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone che li accompagnato autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 1.
5. Qualora i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'entità si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede a fornire loro l'assistenza necessaria in base alla normativa nazionale.
6. Se la normativa nazionale prevede che sia necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per svolgere l'ispezione, tale autorizzazione viene richiesta dalla Commissione. In tali casi l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è presentata contestualmente all'autorizzazione scritta di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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