Art. 7

Relazioni

In vigore dal 29 giu 2012
Relazioni 1.   La Commissione adotta una relazione contenente le sue risultanze e le osservazioni presentate dallo Stato membro interessato alla luce delle indagini svolte in conformità del presente capo, e trasmette tale relazione allo Stato membro. 2.   La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende pubblica. 3.   La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informati sui risultati dell'indagine il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica. 4.   Qualsiasi raccomandazione della Commissione al Consiglio di imporre un'ammenda allo Stato membro interessato si basa sulla relazione di cui al paragrafo 1.
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Relazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2012/678) — Testo vigente | Portale Normativo