Art. 3
Richiesta di informazioni
In vigore dal 29 giu 2012
Richiesta di informazioni
1. Su richiesta della Commissione qualsiasi entità governativa, direttamente o indirettamente coinvolta nella compilazione di dati relativi al debito e al disavanzo dello Stato membro interessato, o la cui contabilità è utilizzata per tale compilazione (nel seguito «l'entità interessata») fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini. Lo Stato membro interessato è informato di tali richieste all'entità interessata da parte della Commissione.
2. La Commissione dichiara la finalità della richiesta, specificando che essa è presentata a norma della presente decisione, e deve indicare un termine per la risposta, che non può essere inferiore a quattro settimane.
Storico versioni
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Proeli:dec_del:2012:678:oj#art-3