Art. 3 · Richiesta di informazioni

Art. 3

Richiesta di informazioni

In vigore dal 29 giu 2012
Richiesta di informazioni 1.   Su richiesta della Commissione qualsiasi entità governativa, direttamente o indirettamente coinvolta nella compilazione di dati relativi al debito e al disavanzo dello Stato membro interessato, o la cui contabilità è utilizzata per tale compilazione (nel seguito «l'entità interessata») fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini. Lo Stato membro interessato è informato di tali richieste all'entità interessata da parte della Commissione. 2.   La Commissione dichiara la finalità della richiesta, specificando che essa è presentata a norma della presente decisione, e deve indicare un termine per la risposta, che non può essere inferiore a quattro settimane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_del:2012:678:oj#art-3