Art. 2
Avvio delle indagini
In vigore dal 29 giu 2012
Avvio delle indagini
1. La Commissione notifica allo Stato membro interessato la decisione di avviare un'indagine, includendo le informazioni relative ai seri indizi riscontrati dell'esistenza di fatti che possano costituire un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico dovuta alla manipolazione, volontaria o causata da grave negligenza, di tali dati.
2. Nel corso dell'indagine la Commissione (Eurostat) può chiedere informazioni, sentire persone, svolgere ispezioni in loco e avere accesso ai conti di tutte le entità governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale secondo le procedure di cui agli . Tali mezzi di indagine possono essere utilizzati dalla Commissione (Eurostat) singolarmente o in combinazione. Se del caso e fatte pienamente salve le norme nazionali che disciplinano tali istituzioni la Corte dei conti o altre istituzioni superiori di controllo dello Stato membro interessato possono essere invitate a contribuire e partecipare.
3. La Commissione può decidere di non svolgere tale indagine fino a che non sia stata svolta una visita metodologica in conformità di una decisione adottata dalla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 479/2009.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione di avviare un'indagine.
Storico versioni
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