Art. 6 · Diritto di formulare osservazioni

Art. 6

Diritto di formulare osservazioni

In vigore dal 29 giu 2012
Diritto di formulare osservazioni Prima dell'adozione della relazione di cui all', la Commissione invita lo Stato membro interessato a presentare per iscritto le osservazioni sulle risultanze preliminari. Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni che non può essere inferiore a quattro settimane.
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