Art. 1
In vigore dal 25 gen 2012
Ai fini dell’articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell’articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese sono elencati nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:44:oj#art-1