Art. 6
In vigore dal 25 gen 2012
Le autorità francesi adottano le adeguate misure amministrative o penali per prevenire qualunque infrazione della presente decisione da parte di persone fisiche o giuridiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:44:oj#art-6