Art. 3

In vigore dal 25 gen 2012
L’importatore o il suo rappresentante devono: 1) informare l’autorità competente responsabile per il punto di entrata prima dell’arrivo fisico della partita di prodotti, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’ del regolamento (CE) n. 136/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’ della decisione 2004/292/CE; 2) informare l’autorità competente con un preavviso di un giorno lavorativo circa il luogo in cui gli animali devono essere presentati, specificando il numero, la natura e l’ora di arrivo prevista, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’ del regolamento (CE) n. 282/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’ della decisione 2004/292/CE; 3) mantenere un registro approvato dall’autorità competente che indica le quantità di prodotti o di animali importate nonché il nome e l’indirizzo degli acquirenti; 4) informare gli acquirenti che i prodotti derivati dagli animali o i prodotti di origine animale importati sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altri territori dell’Unione; 5) informare gli acquirenti che, in caso di rivendita, essi sono tenuti ad informare i nuovi acquirenti, se si tratta di operatori economici, che i prodotti sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altre parti del territorio dell’Unione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/44 — Testo vigente | Portale Normativo