Art. 3
In vigore dal 25 gen 2012
L’importatore o il suo rappresentante devono:
1)
informare l’autorità competente responsabile per il punto di entrata prima dell’arrivo fisico della partita di prodotti, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’ del regolamento (CE) n. 136/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’ della decisione 2004/292/CE;
2)
informare l’autorità competente con un preavviso di un giorno lavorativo circa il luogo in cui gli animali devono essere presentati, specificando il numero, la natura e l’ora di arrivo prevista, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’ del regolamento (CE) n. 282/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’ della decisione 2004/292/CE;
3)
mantenere un registro approvato dall’autorità competente che indica le quantità di prodotti o di animali importate nonché il nome e l’indirizzo degli acquirenti;
4)
informare gli acquirenti che i prodotti derivati dagli animali o i prodotti di origine animale importati sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altri territori dell’Unione;
5)
informare gli acquirenti che, in caso di rivendita, essi sono tenuti ad informare i nuovi acquirenti, se si tratta di operatori economici, che i prodotti sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altre parti del territorio dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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