Art. 2
In vigore dal 25 gen 2012
1. Ciascun punto di entrata figurante nell’allegato rientra sotto la responsabilità di un’autorità competente che dispone, se necessario, di veterinari ufficiali e tecnici designati.
2. Ciascun punto di entrata è dotato di tutti gli impianti, le attrezzature e il personale necessario ad effettuare i controlli veterinari sulle partite di animali vivi o di prodotti di origine animale di cui si prevede la ricezione.
Storico versioni
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