Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 gen 2012
Ai fini dell’articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell’articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese sono elencati nell’allegato della presente decisione.
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