Art. 5

Controlli ufficiali

In vigore dal 22 dic 2011
Controlli ufficiali 1.   L’autorità competente di uno Stato membro provvede affinché tutti i prodotti di cui all’ siano sottoposti a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni di importazione di cui all’. 2.   Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all’, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’, è rispedita nel paese di origine o distrutta. 3.   Se la partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’, l’autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all’allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto. 4.   L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli. 5.   L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all’allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE.
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