Art. 3
Notifica preventiva
In vigore dal 22 dic 2011
Notifica preventiva
Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita. Gli operatori devono indicare inoltre la denominazione del prodotto sia che si tratti di un alimento sia di un mangime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:884:oj#art-3