Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 dic 2011
Definizioni 1.   Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002, all’ del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), e all’, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) relativamente al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. 2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   Lotto: quantitativo distinto e specificato di materiale b)   Campione elementare: piccolo quantitativo costante di prodotto prelevato da ciascun punto di campionamento del lotto sull’intero spessore del medesimo (campionamento statico) o dal flusso di prodotti in movimento in un determinato lasso di tempo (campionamento dinamico) c)   Campione globale: quantità di prodotto ottenuta combinando e mescolando i campioni elementari prelevati da un determinato lotto d)   Campione di laboratorio: quantitativo di prodotto prelevato dal campione globale per l’effettuazione di ispezioni e analisi di laboratorio e)   Campione da analizzare: campione di laboratorio omogeneizzato, costituito dall’intero campione di laboratorio o da una sua frazione rappresentativa.
Storico versioni

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