Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 dic 2011
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002, all’ del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), e all’, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) relativamente al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Lotto: quantitativo distinto e specificato di materiale
b) Campione elementare: piccolo quantitativo costante di prodotto prelevato da ciascun punto di campionamento del lotto sull’intero spessore del medesimo (campionamento statico) o dal flusso di prodotti in movimento in un determinato lasso di tempo (campionamento dinamico)
c) Campione globale: quantità di prodotto ottenuta combinando e mescolando i campioni elementari prelevati da un determinato lotto
d) Campione di laboratorio: quantitativo di prodotto prelevato dal campione globale per l’effettuazione di ispezioni e analisi di laboratorio
e) Campione da analizzare: campione di laboratorio omogeneizzato, costituito dall’intero campione di laboratorio o da una sua frazione rappresentativa.
Storico versioni
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