Art. 4

Condizioni di importazione

In vigore dal 22 dic 2011
Condizioni di importazione 1.   Ciascuna partita di prodotti di cui all’ è accompagnata da un rapporto di analisi e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato del Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau della Repubblica popolare cinese. 2.   Se un prodotto figurante all’allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario può essere sostituito da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita attestante che l’alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso. 3.   Il campionamento e l’analisi ai fini del rapporto di analisi di cui al paragrafo 1 rispettano le modalità indicate nell’allegato II. 4.   Ogni partita è contrassegnata dal codice figurante sul certificato sanitario. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.
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Condizioni di importazione (Art. 4 Decisione (UE) 2011/884) — Testo vigente | Portale Normativo