Art. 6
Le relazioni alla Commissione
In vigore dal 22 dic 2011
Le relazioni alla Commissione
1. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti di cui all’.
Le relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.
2. La relazione contiene le seguenti informazioni:
a)
il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;
b)
i risultati dei controlli di cui all’;
c)
il numero di partite che sono state respinte a causa della mancanza del certificato sanitario o del rapporto di analisi.
Storico versioni
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