Art. 6

Le relazioni alla Commissione

In vigore dal 22 dic 2011
Le relazioni alla Commissione 1.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti di cui all’. Le relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio. 2.   La relazione contiene le seguenti informazioni: a) il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni; b) i risultati dei controlli di cui all’; c) il numero di partite che sono state respinte a causa della mancanza del certificato sanitario o del rapporto di analisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:884:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo