Art. 7

Frazionamento delle partite

In vigore dal 22 dic 2011
Frazionamento delle partite Le partite non sono frazionate finché le autorità competenti non hanno completato tutti i controlli ufficiali. In caso di frazionamento dopo un controllo ufficiale, una copia autenticata del certificato sanitario e del rapporto di analisi accompagna ogni lotto della partita frazionata.
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Frazionamento delle partite (Art. 7 Decisione (UE) 2011/884) — Testo vigente | Portale Normativo