Art. 24
Depositario
In vigore dal 12 dic 2011
Depositario
1. Il presente protocollo e le eventuali modifiche adottate a norma dell’ sono depositati presso il segretario generale.
2. Il segretario generale:
a)
informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o che vi hanno aderito:
i)
di ogni nuova firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della relativa data;
ii)
di ogni dichiarazione e comunicazione prevista a norma dell’, paragrafi 2 e 3, dell’, paragrafo 1 e dell’, paragrafo 4 della convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo;
iii)
della data di entrata in vigore del presente protocollo;
iv)
di ogni proposta di modifica dei limiti presentata ai sensi dell’, paragrafo 2 del presente protocollo;
v)
di ogni modifica adottata ai sensi dell’, paragrafo 5 del presente protocollo;
vi)
di ogni modifica che si consideri accettata ai sensi dell’, paragrafo 8 del presente protocollo, e della data della sua entrata in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 del medesimo articolo;
vii)
del deposito di ogni strumento di denuncia del presente protocollo, della data di ricezione e della data a partire dalla quale la denuncia ha effetto;
viii)
di ogni comunicazione prevista da uno qualsiasi degli articoli del presente protocollo;
b)
trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati che lo abbiano firmato o vi abbiano aderito.
3. Al momento dell’entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale ne trasmette il testo al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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