Art. 24

Depositario

In vigore dal 12 dic 2011
Depositario 1.   Il presente protocollo e le eventuali modifiche adottate a norma dell’ sono depositati presso il segretario generale. 2.   Il segretario generale: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della relativa data; ii) di ogni dichiarazione e comunicazione prevista a norma dell’, paragrafi 2 e 3, dell’, paragrafo 1 e dell’, paragrafo 4 della convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo; iii) della data di entrata in vigore del presente protocollo; iv) di ogni proposta di modifica dei limiti presentata ai sensi dell’, paragrafo 2 del presente protocollo; v) di ogni modifica adottata ai sensi dell’, paragrafo 5 del presente protocollo; vi) di ogni modifica che si consideri accettata ai sensi dell’, paragrafo 8 del presente protocollo, e della data della sua entrata in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 del medesimo articolo; vii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente protocollo, della data di ricezione e della data a partire dalla quale la denuncia ha effetto; viii) di ogni comunicazione prevista da uno qualsiasi degli articoli del presente protocollo; b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati che lo abbiano firmato o vi abbiano aderito. 3.   Al momento dell’entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale ne trasmette il testo al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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Depositario (Art. 24 Decisione (UE) 2012/22) — Testo vigente | Portale Normativo