Art. 9
In vigore dal 12 dic 2011
L’, paragrafo 3 della convenzione è sostituito dal seguente testo:
«3. Le cause di sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione sono regolate dalla legge del tribunale adito, ma in nessun caso le azioni previste dalla presente convenzione potranno essere proposte qualora siano trascorsi:
a)
cinque anni dalla data dello sbarco del passeggero o, se posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo; oppure
b)
tre anni dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza della lesione, della perdita o del danno causato dall’incidente, qualora tale data sia anteriore.»
Storico versioni
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