Art. 12
Nullità delle clausole contrattuali
In vigore dal 12 dic 2011
L’ della convenzione è sostituito dal seguente testo:
«
Nullità delle clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale conclusa prima dell’evento che ha causato la morte o le lesioni personali del passeggero, o la perdita o i danni ai bagagli, intesa ad escludere la responsabilità nei confronti del passeggero di qualsiasi soggetto responsabile ai sensi della presente convenzione o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente convenzione, salvo quanto previsto dall’, paragrafo 4, nonché qualsiasi clausola diretta ad invertire l’onere della prova incombente al vettore o al vettore di fatto o avente l’effetto di limitare le possibilità di scelta di cui all’, paragrafo 1 o 2; tuttavia la nullità di tale clausola non determina la nullità dell’intero contratto di trasporto, che rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.»
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