Art. 18

Stati con più ordinamenti giuridici

In vigore dal 12 dic 2011
Stati con più ordinamenti giuridici 1.   Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto del presente protocollo, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che il presente protocollo si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione. 2.   Tale dichiarazione dovrà essere notificata al segretario generale e dovrà indicare esattamente le unità territoriali alle quali si applica il presente protocollo. 3.   Nel caso di uno Stato contraente che abbia presentato la predetta dichiarazione: a) i riferimenti allo Stato di immatricolazione della nave e - in relazione al certificato di assicurazione obbligatoria - allo Stato di rilascio o di autenticazione devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, all’unità territoriale in cui la nave è immatricolata e a quella che rilascia o autentica il certificato; b) i riferimenti alle disposizioni legislative nazionali, ai limiti nazionali di responsabilità e alla moneta nazionale devono intendersi come riferimenti alle disposizioni legislative, ai limiti di responsabilità e alla moneta della pertinente unità territoriale; e c) i riferimenti ai tribunali e alle sentenze che devono essere riconosciute negli Stati contraenti devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, ai tribunali dell’unità territoriale e alle sentenze che devono essere riconosciute in tale unità.
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Stati con più ordinamenti giuridici (Art. 18 Decisione (UE) 2012/22) — Testo vigente | Portale Normativo