Art. 20

Entrata in vigore

In vigore dal 12 dic 2011
Entrata in vigore 1.   Il presente protocollo entra in vigore trascorsi dodici mesi dalla data alla data in cui dieci Stati l’abbiano firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale. 2.   Per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo che siano state soddisfatte le condizioni relative all’entrata in vigore specificate nel paragrafo 1, il protocollo entra in vigore trascorsi tre mesi dalla data del deposito del pertinente strumento, ma non prima della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1.
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Entrata in vigore (Art. 20 Decisione (UE) 2012/22) — Testo vigente | Portale Normativo