Art. 22
Revisione e modifica
In vigore dal 12 dic 2011
Revisione e modifica
1. L’Organizzazione può convocare una conferenza ai fini della revisione o della modifica del presente protocollo.
2. L’Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati contraenti ai fini della revisione o della modifica del presente protocollo su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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