Art. 22

Revisione e modifica

In vigore dal 12 dic 2011
Revisione e modifica 1.   L’Organizzazione può convocare una conferenza ai fini della revisione o della modifica del presente protocollo. 2.   L’Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati contraenti ai fini della revisione o della modifica del presente protocollo su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
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Revisione e modifica (Art. 22 Decisione (UE) 2012/22) — Testo vigente | Portale Normativo