Art. 23

Modifica dei limiti

In vigore dal 12 dic 2011
Modifica dei limiti 1.   Fatte salve le disposizioni dell’, la procedura speciale descritta nel presente articolo si applica esclusivamente per la modifica dei limiti di cui all’, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’ della convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo. 2.   Su richiesta di almeno la metà e in ogni caso di almeno sei Stati contraenti, le proposte di modifica dei limiti (ivi comprese le franchigie) di cui all’, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’ della convenzione, come riveduta dal presente protocollo, sono trasmesse dal segretario generale a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti. 3.   Le proposte di modifica presentate e trasmesse a norma del paragrafo 2 sono sottoposte all’esame del comitato giuridico dell’Organizzazione (di seguito il comitato giuridico) almeno sei mesi dopo la loro trasmissione. 4.   Tutti gli Stati contraenti della convenzione, come riveduta dal presente protocollo, siano essi membri dell’Organizzazione o meno, hanno il diritto partecipare ai lavori del comitato giuridico per l’esame e l’adozione delle modifiche. 5.   Le modifiche sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, ampliato conformemente al paragrafo 4, a condizione che al momento della votazione sia presente almeno metà degli Stati contraenti della convenzione come riveduta dal presente protocollo. 6.   In sede di esame delle proposte di modifica dei limiti, il comitato giuridico tiene conto degli eventi già verificatisi, e in particolare dell’ammontare dei danni da essi derivati, delle variazioni del valore monetario e delle ripercussioni della modifica proposta sul costo dell’assicurazione. 7. a) Le modifiche dei limiti di cui al presente articolo non possono essere prese in esame prima che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma né prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’entrata in vigore di una precedente modifica ai sensi del presente articolo. b) I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo corrispondente al limite fissato dalla convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo, maggiorato di un interesse composto annuo del 6 % a partire dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma. c) I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo corrispondente al triplo del limite fissato dalla convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo. 8.   L’Organizzazione notifica a tutti gli Stati contraenti ogni modifica adottata ai sensi del paragrafo 5. La modifica si considera accettata trascorsi diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo qualora entro questo termine almeno un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento della sua adozione abbia comunicato al segretario generale che non intende accettarla, nel qual caso la modifica è respinta e priva di efficacia. 9.   Una modifica considerata accettata a norma del paragrafo 8 entra in vigore diciotto mesi dopo l’accettazione. 10.   Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dalla modifica a meno che non denuncino il presente protocollo a norma dell’, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che essa entri in vigore. La denuncia ha effetto a partire dall’entrata in vigore della modifica. 11.   Qualora sia stata adottata una modifica ma non sia ancora scaduto il termine di diciotto mesi per la sua accettazione, gli Stati che diventino parti contraenti durante tale periodo sono vincolati dalla modifica qualora essa entri in vigore. Gli Stati che diventino parti contraenti dopo tale periodo sono vincolati dalle modifiche già accettate a norma del paragrafo 8. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da una modifica al momento della sua entrata in vigore o, se posteriore, al momento dell’entrata in vigore nei suoi confronti del presente protocollo.
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Modifica dei limiti (Art. 23 Decisione (UE) 2012/22) — Testo vigente | Portale Normativo