Art. 3
In vigore dal 12 dic 2011
1. L’, paragrafo 10, della convenzione è sostituito dal seguente testo:
«10. «Organizzazione», l’Organizzazione marittima internazionale.»
2. All’ della convenzione è aggiunto il seguente paragrafo 11:
«11. «Segretario generale», il segretario generale dell’Organizzazione.»
Storico versioni
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