Art. 3

In vigore dal 12 dic 2011
1.   L’, paragrafo 10, della convenzione è sostituito dal seguente testo: «10.   «Organizzazione», l’Organizzazione marittima internazionale.» 2.   All’ della convenzione è aggiunto il seguente paragrafo 11: «11.   «Segretario generale», il segretario generale dell’Organizzazione.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:22:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo