Art. 1

In vigore dal 12 dic 2011
Ai fini del presente protocollo si intende per: 1. «convenzione», il testo della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio; 2. «Organizzazione», l’Organizzazione marittima internazionale; 3. «Segretario generale», il segretario generale dell’Organizzazione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/22 — Testo vigente | Portale Normativo