Art. 1
In vigore dal 12 dic 2011
Ai fini del presente protocollo si intende per:
1.
«convenzione», il testo della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio;
2.
«Organizzazione», l’Organizzazione marittima internazionale;
3.
«Segretario generale», il segretario generale dell’Organizzazione.
Storico versioni
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