Art. 4
Responsabilità del vettore
In vigore dal 12 dic 2011
L’ della convenzione è sostituito dal seguente testo:
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Responsabilità del vettore
1. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero a causa di un sinistro marittimo nella misura in cui, per il suddetto passeggero, tali danni non siano superiori a 250 000 unità di conto per ogni singolo evento, a meno che il vettore stesso non dimostri che il sinistro:
a)
è dovuto a un atto di guerra, ad ostilità, a una guerra civile, a un’insurrezione o a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile; o
b)
è stato interamente causato da un atto o un’omissione intenzionale di un terzo.
Se e nella misura in cui i danni superano il suddetto limite, il vettore è ulteriormente responsabile a meno che non provi che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
2. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero per cause diverse da un sinistro marittimo se l’evento dannoso è imputabile a sua colpa o negligenza. L’onere di provare la colpa o la negligenza spetta al ricorrente.
3. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio a mano se l’evento dannoso è imputabile a sua colpa o negligenza. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.
4. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano a meno che non provi che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
5. Ai fini del presente articolo:
a)
per «sinistro marittimo» si intende il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l’incaglio della nave, o un’esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave;
b)
l’espressione «colpa o negligenza del vettore» comprende la colpa o la negligenza dei suoi dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni;
c)
per «difetto della nave» si intende qualsiasi malfunzionamento, guasto o non conformità alle regole di sicurezza applicabili in relazione a qualsiasi parte della nave o delle sue attrezzature utilizzata per la fuga, l’evacuazione, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, o per la propulsione o il governo della nave, la sicurezza della navigazione, l’ormeggio, l’ancoraggio, l’arrivo o la partenza dal luogo di ormeggio o di ancoraggio, o il contenimento dei danni dopo un allagamento, o per la messa in mare dei mezzi di salvataggio; e
d)
il termine «danni» non comprende i danni punitivi o esemplari.
6. La responsabilità del vettore ai sensi del presente articolo si riferisce unicamente ai danni derivanti da eventi verificatisi durante il trasporto. Il ricorrente ha l’onere di provare che l’evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, nonché l’entità del danno.
7. La presente convenzione lascia impregiudicato il diritto del vettore di esercitare un’azione di regresso nei confronti di eventuali terzi o di invocare il concorso di colpa ai sensi dell’. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto alla limitazione della responsabilità di cui agli della presente convenzione.
8. La presunzione di colpa o negligenza di una parte o l’attribuzione ad essa dell’onere della prova non impediscono l’esame delle prove a favore di tale parte.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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