Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 dic 2011
1.   L’, paragrafo 10, della convenzione è sostituito dal seguente testo: «10.   «Organizzazione», l’Organizzazione marittima internazionale.» 2.   All’ della convenzione è aggiunto il seguente paragrafo 11: «11.   «Segretario generale», il segretario generale dell’Organizzazione.»
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