Art. 21
Denuncia
In vigore dal 12 dic 2011
Denuncia
1. Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente protocollo in qualsiasi momento a partire dalla data dell’entrata in vigore nei propri confronti.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il segretario generale.
3. La denuncia ha effetto trascorsi dodici mesi dalla data del deposito del relativo strumento presso il segretariato generale o in qualsiasi altra data successiva specificata nel suddetto strumento.
4. Tra gli Stati contraenti del presente protocollo, la denuncia della convenzione ai sensi dell’ della medesima non deve intendersi come denuncia della convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo.
Storico versioni
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