Art. 16

Clausole finali della convenzione

In vigore dal 12 dic 2011
Alla convenzione è aggiunto il seguente articolo 22 bis: «Articolo 22 bis Clausole finali della convenzione Gli articoli da 17 a 25 del protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio costituiscono le clausole finali della convenzione. Nella presente convenzione i riferimenti agli Stati contraenti si intendono come riferimenti agli Stati contraenti del protocollo.»
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