Art. 16
Clausole finali della convenzione
In vigore dal 12 dic 2011
Alla convenzione è aggiunto il seguente articolo 22 bis:
«Articolo 22 bis
Clausole finali della convenzione
Gli articoli da 17 a 25 del protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio costituiscono le clausole finali della convenzione. Nella presente convenzione i riferimenti agli Stati contraenti si intendono come riferimenti agli Stati contraenti del protocollo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:22:oj#art-16