Art. 18 · Stati con più ordinamenti giuridici

Art. 18

Stati con più ordinamenti giuridici

In vigore dal 12 dic 2011
Stati con più ordinamenti giuridici 1.   Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto del presente protocollo, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che il presente protocollo si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione. 2.   Tale dichiarazione dovrà essere notificata al segretario generale e dovrà indicare esattamente le unità territoriali alle quali si applica il presente protocollo. 3.   Nel caso di uno Stato contraente che abbia presentato la predetta dichiarazione: a) i riferimenti allo Stato di immatricolazione della nave e - in relazione al certificato di assicurazione obbligatoria - allo Stato di rilascio o di autenticazione devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, all’unità territoriale in cui la nave è immatricolata e a quella che rilascia o autentica il certificato; b) i riferimenti alle disposizioni legislative nazionali, ai limiti nazionali di responsabilità e alla moneta nazionale devono intendersi come riferimenti alle disposizioni legislative, ai limiti di responsabilità e alla moneta della pertinente unità territoriale; e c) i riferimenti ai tribunali e alle sentenze che devono essere riconosciute negli Stati contraenti devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, ai tribunali dell’unità territoriale e alle sentenze che devono essere riconosciute in tale unità.
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