Art. 3

Rifiuti urbani

In vigore dal 18 nov 2011
Rifiuti urbani 1.   Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni seguenti: a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro; b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine; c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici; d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani. 2.   L’obiettivo si applica alla quantità totale di rifiuti dei flussi di rifiuti inerenti all’opzione scelta dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all’allegato I della presente decisione corrispondente all’opzione da essi prescelta conformemente al paragrafo 1. 4.   Le relazioni degli Stati membri sull’applicazione delle misure in materia di rifiuti urbani sono conformi ai requisiti specifici di cui agli allegati I e II. 5.   Nella prima relazione riguardante l’applicazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri informano la Commissione in merito all’opzione prescelta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Uno Stato membro può cambiare l’opzione fino alla presentazione della relazione riguardante l’applicazione per l’anno 2020, a condizione che sia in grado di assicurare la coerenza dei dati trasmessi.
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