Art. 2
Requisiti generali
In vigore dal 18 nov 2011
Requisiti generali
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE si applicano le regole seguenti:
1)
gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile;
2)
il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un’operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un’operazione finale di riciclaggio né un’altra operazione finale di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale;
3)
la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente;
4)
i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti;
5)
i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare dell’articolo 49, paragrafo 2;
6)
se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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