Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 nov 2011
Definizioni Oltre alle definizioni di cui all’ della direttiva 2008/98/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «rifiuti domestici», i rifiuti prodotti dai nuclei domestici; 2) «rifiuti simili», i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura; 3) «rifiuti urbani», i rifiuti domestici e i rifiuti simili; 4) «rifiuti da costruzioni e demolizioni», i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione (3), esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 170504; 5) «recupero di materiale», qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili; 6) «riempimento», un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:753:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2011/753) — Testo vigente | Portale Normativo