Art. 4
Rifiuti da costruzioni e demolizioni
In vigore dal 18 nov 2011
Rifiuti da costruzioni e demolizioni
1. Per il calcolo dell’obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE in merito ai rifiuti da costruzioni e demolizioni, gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all’allegato III della presente decisione.
2. Le relazioni degli Stati membri sull’applicazione delle misure in materia di rifiuti da costruzioni e demolizione sono conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato III.
3. La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. Anche il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione deve essere dichiarato quale colmatazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:753:oj#art-4