Art. 5

Relazioni degli Stati membri

In vigore dal 18 nov 2011
Relazioni degli Stati membri 1.   Gli Stati membri informano la Commissione sui progressi compiuti in merito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE mediante la relazione sull’applicazione di cui all’articolo 37 della stessa direttiva. 2.   Nelle relazioni sull’applicazione gli Stati membri trasmettono dati riguardanti lo stato di preparazione dei rispettivi flussi di rifiuti destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materiale per ogni singolo anno del periodo di tre anni oggetto della relazione oppure per gli anni dei periodi oggetto della relazione di cui all’allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002. 3.   Nella relazione riguardante l’applicazione per l’anno 2020 gli Stati membri sono tenuti a dimostrare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE per le quantità dei rispettivi flussi di rifiuti prodotti e riciclati o recuperati nel 2020. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti dalla presente decisione in formato elettronico, mediante la norma di interscambio definita da Eurostat.
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Relazioni degli Stati membri (Art. 5 Decisione (UE) 2011/753) — Testo vigente | Portale Normativo