Art. 3
Struttura dell'elenco dei documenti di viaggio
In vigore dal 25 ott 2011
Struttura dell'elenco dei documenti di viaggio
1. L'elenco dei documenti di viaggio è diviso in tre parti.
2. La parte I enumera i documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi e dalle entità territoriali di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (15).
3. La parte II elenca i seguenti documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, compresi quelli rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione della presente decisione e dagli Stati membri dell'Unione europea che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen:
a)
documenti di viaggio rilasciati a cittadini di paesi terzi;
b)
documenti di viaggio rilasciati a rifugiati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
c)
documenti di viaggio rilasciati ad apolidi in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi;
d)
documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese e che risiedono in uno Stato membro;
e)
documenti di viaggio rilasciati dal Regno Unito a cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'Unione.
4. La parte III enumera i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali.
5. Di norma, l'inserimento nell'elenco di un dato documento di viaggio vale per tutte le serie di tale documento che sono ancora valide.
6. Se un paese terzo non rilascia un particolare tipo di documento di viaggio, nell'elenco dei documenti di viaggio figura la menzione «non emesso».
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