Art. 5

Emissione di nuovi documenti di viaggio

In vigore dal 25 ott 2011
Emissione di nuovi documenti di viaggio 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'emissione di nuovi documenti di viaggio rientranti nelle categorie di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a d). 2.   Gli Stati membri informano la Commissione dell'emissione di nuovi documenti di viaggio da parte di paesi terzi, Stati membri e organizzazioni internazionali, rientranti nelle categorie di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, lettera e), e all', paragrafo 4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per raccogliere modelli dei nuovi documenti di viaggio al fine di condividerli. 3.   La Commissione aggiorna l'elenco dei documenti di viaggio conformemente alle comunicazioni e alle informazioni ricevute e chiede agli Stati membri di esprimere la propria posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti interessati ai sensi dell'. 4.   L'elenco aggiornato dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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