Art. 4

Comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco

In vigore dal 25 ott 2011
Comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco 1.   Entro tre mesi dalla trasmissione dell'elenco dei documenti di viaggio, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti di viaggio che vi figurano. 2.   Se uno Stato membro non comunica la propria posizione entro il termine di cui al paragrafo 1, il documento di viaggio in questione è considerato riconosciuto fino a quando lo Stato membro comunica alla Commissione il proprio non riconoscimento. 3.   Nel quadro del comitato di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri si scambiano informazioni sui motivi del riconoscimento o del non riconoscimento di specifici documenti di viaggio al fine di raggiungere una posizione armonizzata. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni cambiamento rispetto al riconoscimento o meno, già indicato, di un dato documento di viaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:1105:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco (Art. 4 Decisione (UE) 2011/1105) — Testo vigente | Portale Normativo