Art. 2
Compilazione dell'elenco dei documenti di viaggio
In vigore dal 25 ott 2011
Compilazione dell'elenco dei documenti di viaggio
1. La Commissione compila l'elenco dei documenti di viaggio con la collaborazione degli Stati membri e in base alle informazioni raccolte nell'ambito della cooperazione locale Schengen, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009.
2. L'elenco dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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