Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 25 ott 2011
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto («elenco dei documenti di viaggio»), e un meccanismo di compilazione di tale elenco.
2. La presente decisione si applica ai documenti di viaggio come i passaporti nazionali (ordinari, diplomatici o di servizio/ufficiali o speciali), i documenti di viaggio provvisori, i documenti di viaggio per rifugiati o per apolidi, i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali o i lasciapassare.
3. La presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri per il riconoscimento dei documenti di viaggio.
Storico versioni
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