Art. 7

Valutazione dei documenti di viaggio

In vigore dal 25 ott 2011
Valutazione dei documenti di viaggio 1.   Per assistere gli Stati membri nella loro valutazione tecnica dei documenti di viaggio, la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, può effettuare un'analisi tecnica di tali documenti, tenendo conto in particolare delle norme e delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 2.   Se del caso, in questo contesto possono essere analizzate anche le condizioni e le procedure per il rilascio di documenti di viaggio. 3.   I risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicati agli Stati membri.
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Valutazione dei documenti di viaggio (Art. 7 Decisione (UE) 2011/1105) — Testo vigente | Portale Normativo