Art. 9

Pubblicazione degli elenchi

In vigore dal 25 ott 2011
Pubblicazione degli elenchi La Commissione mette l'elenco dei documenti di viaggio, comprese le comunicazioni di cui all', e l'elenco di cui all', a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica costantemente aggiornata.
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eli:dec:2011:1105:oj#art-9

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