Art. 9
Pubblicazione degli elenchi
In vigore dal 25 ott 2011
Pubblicazione degli elenchi
La Commissione mette l'elenco dei documenti di viaggio, comprese le comunicazioni di cui all', e l'elenco di cui all', a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica costantemente aggiornata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:1105:oj#art-9