Art. 9

Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

In vigore dal 29 lug 2011
Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente 1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite del numero di capi di bestiame che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento. 2.   Le autorità competenti garantiscono che il trasporto di effluente eseguito da trasportatori autorizzati sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico per tutti i trasporti a partire dal 1o gennaio 2012. Fino a tale data le autorità competenti verificano che il trasporto dell’effluente da parte di trasportatori autorizzati delle categorie A 5o, A 7o, B e C, conformemente agli del decreto ministeriale delle Fiandre del 19 luglio 2007 (4), sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico. 3.   Le autorità competenti accertano che prima di ciascun trasporto sia verificata la composizione dell’effluente, per quanto concerne le concentrazioni di azoto e fosforo. Campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi comunicati alle autorità competenti e agli agricoltori destinatari. 4.   Le autorità competenti accertano che durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.
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Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente (Art. 9 Decisione (UE) 2011/489) — Testo vigente | Portale Normativo