Art. 4
Domanda e impegno annuali
In vigore dal 29 lug 2011
Domanda e impegno annuali
1. Gli agricoltori desiderosi di beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione di esecuzione devono presentare domanda alle autorità competenti entro il 15 febbraio. Per l’anno 2011 gli agricoltori devono presentare la domanda annuale entro il 15 luglio.
2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni di cui agli .
Storico versioni
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