Art. 5
Trattamento dell’effluente
In vigore dal 29 lug 2011
Trattamento dell’effluente
1. La frazione solida risultante dal trattamento dell’effluente è consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare il recupero dell’azoto e del fosfato. Il prodotto riciclato non può essere applicato su terreni agricoli situati nella regione delle Fiandre, fatta eccezione per parchi, zone verdi e giardini privati.
2. Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell’effluente devono presentare ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell’effluente trattato e al relativo tenore di azoto e fosforo.
3. Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie riconosciute per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni di composizione e l’efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.
4. L’ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell’effluente sono raccolte e trattate in modo da ridurre l’impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l’utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato. A tali fini si deve stabilire e aggiornare regolarmente un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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