Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 lug 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o no l’allevamento;
b)
«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
c)
«superficie prativa», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);
d)
«colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto», le superfici prative; le superfici coltivate a mais, prima o dopo la raccolta, con erbe falciate e rimosse dal campo aventi il ruolo di coltura miglioratrice; le erbe o la segale falciate seguite da mais; il frumento autunnale o il triticale seguiti da colture miglioratrici; la barbabietola da zucchero o da foraggio;
e)
«bestiame erbivoro», i bovini (tranne i vitelli da carne bianca), gli ovini, i caprini e gli equini;
f)
«trattamento dell’effluente», il processo di trattamento dell’effluente suino in due frazioni, una solida e l’altra liquida, realizzato per migliorarne l’applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell’azoto e del fosforo;
g)
«effluente trattato», la frazione liquida derivata dal trattamento dell’effluente;
h)
«effluente a basso tenore di azoto e fosfato», l’effluente trattato con un contenuto di azoto massimo pari a 1 kg per tonnellata di effluente e un contenuto massimo di fosforo pari a 1 kg per tonnellata di effluente;
i)
«profilo del suolo», lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee; nel qual caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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